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Tasse e Normativa
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Iniziano le limitazioni!
Di sicuro una limitazione o regolamentazione dell’esercizio venatorio più antiche in mio possesso.
Però qualcosa di anomalo, leggendo il testo, lo avrete notato anche voi.
Viene limitata la vendita di qualsiasi specie e di conseguenza la caccia con qualsiasi mezzo. Persino archetti, trappole e
qualsiasi insidie; nello stesso tempo è altresì permessa la vendita e la caccia agli uccelli di Valle per tutto l’anno.
Che la selvaggina di valle non sia così nobile da tutelarla?
Oppure sapendo che è selvaggina migratoria, potevano assicurarsi in modo naturale un ricambio?
Regolamentazione e limitazione all'attività venatoria - Venezia 1751
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IL SERENISSIMO PRENCIPE
fa sapere
che universale osservandosi la quasi totale distruzione dè volatili di ogni specie nella terra ferma
sì alla pianura, che né siti dè monti, derivata da un incessante studio d’insidie loro tese in
qualunque stagione dell’anno dà villici, ed altre persone, il che reca notabilissimo pregiudizio per
la mancanza di tale specie de viveri nelle loro adattate stagioni, e leva in gran parte il nobile ben
degno esercizio delle caccie né tempi autunnali; né volendo che più oltre continui un così scandaloso
pregiudiziale abuso, inerendo anco a Ducali dell’Eccellentissimo consiglio di XL. Al criminal 30 marzo
1695 e 5 marzo 1723. fanno pubblicamente intendere e sapere che alcuna persona di che condizione, e
grado esser si voglia sotto qualunque immaginabile pretesto non ardisca per l’avvenire in luoco alcuno
di quello Serenissimo Dominio sì al monte, che in Pianura far preda di qualsisia specie d’uccelli dal
giorno primo di Quaresima di cadaun anno fin tutto il mese di luglio, restando a tal soggetto in detto
tempo risolutamente proibito qualunque uso di reti,archetti,lacci, stanghe, archibugi, o altro escogitato
modo di cacciagione; proibendosi parimenti a chi si sia distruggere, come si vede praticar di continuo in
campagna da villici, li nidi dè volatici di qualsisia specie, dovunque si trovassero.
In conseguenza di ciò s’intenderà proibita dal primo suddetto giorno di Quaresima sino tutto l’ultimo giorno di
luglio la vendita,sia in questa città, come in tutte le altre città, castella, terre, ville, mercati ed altri
luoghi, niuno eccentuato, di questo Serenissimo Dominio, di uccelli di qualsivoglia specie; esclusi soltanto
dalla presente inibizione gli uccelli di valle,dè quali s’intenderà permessa la cacciagione, e la vendita a chi
ne ha giusto diritto in qualunque tempo dell’anno.
Chiunque trasgredirà a quanto resta con il presente proclama
risolutamente comandato, distruggendo come sopra nel suddetto vietato tempo volatili di qualunque specie,
incorrerà nelle pene criminali, che a grado della delinquenza faranno ad arbitrio nelle carceri chiunque sarà
trovato nell’atto di vendere uccelli di sorte alcuna, tanto nella dominante, quanto in ogni altra città, terre
e luoghi della terra ferma
18.01.1751
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Permesso di caccia con il fucile - Lucca 1841
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PERMESSO DI CACCIA CON IL FUCILE IN NOME DI SUA ALTEZZA REALE
CARLO LODOVICO DI BORBONE
INFANTE DI SPAGNA DUCA DI LUCCA ECC ECC
La delazione del fucile per uso della caccia, eccettuati i mesi d’aprile, maggio, giugno,
luglio e i primi quindici giorni di agosto, tempo in cui è questa proibita dal Venerantissimo Sovrano decreto
del 12 agosto 1821, restando ferme nel rimanente le disposizioni tutte contenute nel decreto del 29 luglio 1818.
In quanto ai Laghi, paduli e luoghi incolti il divieto suddetto non avrà principio che col primo del mese di maggio, ad eccezione
del Lago di Massaciuccoli, per cui nulla è rinnovato, in conformità del precedente decreto 12 agosto 1824 e della notificazione
della Presidenza del Buon Governo del 13 aprile 1833.
Vale per un anno
Lucca 23 del mese 1841
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Tasse pazze o l’arte di spillar quattrini ai cittadini
Per ottenere denaro dai cittadini sono state studiate in ogni tempo e in ogni paese le più strane imposte:
tasse sui vizi, sulle infedeltà coniugali, sulle barbe e le parrucche e persino sul sole e sull’aria.
E allora perché scandalizzarci se anche la nostra passionaccia è stata tassata?
Cominciamo con alcuni manifesti della metà dell’800 in cui venivano tassate le botti da caccia
o addirittura la partecipazione alle aste.
Affitto appostamenti sui laghi attraverso un'asta pubblica - Mantova 1835
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I.R. INTENDENZA DELLE FINANZE NELLA PROVINCIA DI MANTOVA
AVVISO
Volendosi riaffittare anche separatamente li sotto indicati esercizi di caccia nei laghi superiore,
di mezzo ed inferiore circondanti questa città unitamente alle sei borrite che di solito si concedono sui
laghi di mezzo ed inferiore, il pubblico è avvisato che nel giorno 27 corrente agosto dalle ore 10 della mattina
alle 3 pomeridiane si terrà presso questa Intendenza il terzo pubblico esperimento d’Asta sotto la osservanza del
relativo capitolato fin d’ora ostensibile a chiunque presso il di Lei Ufficio del Protocollo.
Ogni offerta pei giuochi nei laghi inferiore di mezzo e per le sei borrite dovrà essere garantita mediante effettivo
deposito in cassa di L. 65, e con quello di L. 110 dovrassi cautare ciascheduna offerta per l’affitto dei giuochi
nel lago superiore. L’asta verrà aperta in quanto ai primi sul prezzo fiscale di L. 610, e per rispetto ai secondi
su quello di L. 1092, né alcuna offerta potrà essere fatta per persona da dichiarare, come pure dovrà l’oblatore
rendere ostensibile la propria licenza generale da caccia ed il voluto permesso di portare le armi, di
cui pure dovranno essere muniti quelli cui in seguito facesse cessione di tutto, o di parte del diritto
affittatogli.
Chiusi i protocolli d’asta non si ammetteranno migliorie di sorta alcuna.
Mantova, primo agosto 1835
(segue descrizione della situazione dei giuochi, denominazione dei giuochi nel lago di mezzo e nel lago inferiore)
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Affitto appostamenti sul fiume Po attraverso un'asta pubblica - Mantova 1836
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IMP. REGIA INTENDENZA DELLE FINANZE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
AVVISO
Volendosi dall’intendenza procedere al riaffitto degli infraindicati posti per l’esercizio della caccia
delle anitre sul fiume Po si previene il pubblico, che nel giorno 12 del prossimo venturo mese di luglio
si terrà a tale effetto il detto esperimento d’asta nel locale di residenza dell’intendenza stessa dalle
ore 10 antimeridiane alle 3 pomeridiane, sotto le seguenti avvertenze:
I°. la cessione dei posti per l’esercizio della caccia di cui sopra verrà deliberata al miglior offerente, salvo, occorrendo la
superiore approvazione.
II°. L’asta sarà aperta per ogni posto sul canone di L. 7 correnti.
III°. non sarà lecito ad alcuno di applicare né per sé né per interposta persona a più d’uno spazio.
IV°. a parità di condizioni saranno preferiti i rispettivi comunisti. (*)
V°. niuno sarà ammesso all’asta, se non previamente munito della regolare licenza da caccia e del porto d’armi.
VI°. L’affitto e l’occupazione dei posti sono limitati dal giorno in cui sarà approvata la delibera, sino al giorno 7 aprile 1837.
VII°. L’importare, pel quale verrà deliberata al miglior offerente la concessione di simil caccia, dovrà essere pagato all’atto della
delibera stessa oltre le spese inerenti all’asta ed all’esercizio.
Mantova, gli 11 giugno 1836
Segue tabella dei posti esistenti nella provincia di Mantova lungo il fiume Po per l’esercizio della caccia alle anitre
(*) si intenda comunista per residente nel comune, non la fede politica. ndr
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